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Credito fondiario e fallimento del debitore: chi prevale?

Cosa succede se viene pignorato un immobile in comproprietà tra il debitore e un terzo?

Ai sensi dell’art. 52 L. Fall. i creditori fondiari possono iniziare o proseguire l’espropriazione pur in pendenza del fallimento del debitore, ma non si sottraggono alla procedura di accertamento del loro credito secondo la disciplina fallimentare.

Ciò significa che, se la procedura esecutiva continua (con l’intervento o meno del curatore fallimentare), in sede di riparto verrà soddisfatto il creditore fondiario, ma l’assegnazione avrà carattere provvisorio: per trattenere in via definitiva il quantum ricavato in via provvisoria attraverso l’espropriazione singolare, i creditori fondiari dovranno necessariamente procedere con l’insinuazione al passivo fallimentare.

Qualora nell’esecuzione singolare vi fossero somme da distribuire (eccedenti la quota spettante al creditore fondiario), esse verranno assegnate direttamente al curatore.

Le spese legali sostenute dal Curatore intervenuto nel processo esecutivo non sono da ritenersi sostenute nell’interesse della massa dei creditori ex art. 2770 c.c. e pertanto non vanno collocate in prededuzione nel piano di riparto.

La disciplina speciale del mutuo fondiario ipotecario configura dunque a favore della banca un privilegio di carattere meramente processuale: l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita al creditore procedente si assoggetta al principio di esclusività della verifica concorsuale posto dall'art. 52 l. fall., sicché l'assegnazione endoesecutiva ha carattere provvisorio e diventa definitiva solo passando attraverso l'insinuazione al passivo del fallimento.

Peraltro, il potere degli istituti di credito fondiario di proseguire l'esecuzione individuale sui beni ipotecati anche dopo la dichiarazione di fallimento del mutuatario non esclude che il Giudice delegato al Fallimento possa disporre la vendita coattiva degli stessi beni nell’ambito della procedura fallimentare: ancor qui varrà il principio secondo cui il creditore fondiario ha diritto di vedere interamente soddisfatto il proprio diritto sul ricavato della vendita, posto che la vendita eseguita dall'organo fallimentare non può recare alcun pregiudizio al creditore fondiario.

Qualora il creditore fondiario non abbia chiesto l’ammissione al passivo del proprio credito, il curatore ben potrà chiedergli la restituzione della somma che gli è stata assegnata in sede esecutiva.

E se il Curatore decide di attrarre il bene nella procedura fallimentare e di venderlo in tale sede?

È probabile che dalla vendita in sede individuale del bene fondiario si possa ottenere un prezzo inferiore rispetto a quello che ricavabile in sede concorsuale.

In tal caso, il privilegio (processuale) del creditore fondiario soccombe rispetto alla decisione del Curatore: l’azione individuale viene sospesa e il creditore fondiario dovrà comunque insinuarsi al passivo fallimentare per soddifare il proprio credito sul ricavato della vendita.

E se il creditore fondiario, in pendenza di fallimento, decide di rinunciare agli atti esecutivi dopo aver, in un primo momento, portato avanti la procedura esecutiva?

Si verifica l’estinzione del processo (dovendo il GE disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento) o il curatore potrà comunque procedere alla vendita in sede di esecuzione ordinaria ai sensi del comma 6 dell’art. 107 l. fall.?

Nel caso in cui nella procedura esecutiva immobiliare sia presente il solo creditore fondiario, il curatore valuterà se è conveniente o meno per la procedura concorsuale intervenire nella procedura stessa e instare per la vendita; in tal caso, a seguito della rinuncia operata dall’unico creditore, spetterà alla cancelleria del Giudice dell’Esecuzione comunicare al curatore la possibilità di proseguire la procedura esecutiva, pena la declaratoria di estinzione.

Nel caso in cui siano costituiti creditori ulteriori rispetto al creditore fondiario, il curatore può proseguire l’espropriazione sostituendosi automaticamente ad essi.

Letto 4075 volte Ultima modifica il Mercoledì, 26 Giugno 2019 14:55
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