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Chi può partecipare ad un’asta giudiziaria?

L’art. 571 c.p.c. prevede che chiunque possa partecipare ad un’asta giudiziaria tranne il debitore, pena la nullità dell’offerta formulata o dell’aggiudicazione avvenuta.

Non possono, inoltre, partecipare all’asta:

- gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

- i pubblici ufficiali, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;

- coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;

- i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere;

- i genitori per gli immobili di proprietà dei figli minori.

Possono partecipare:

- i creditori del debitore esecutato, intervenuti o meno nel processo esecutivo;

- amici e parenti del debitore esecutato;

- i titolari di diritti sul bene (es. inquilini).

Cosa possiamo fare per voi

Consulenza

Vi illustreremo il percorso da intraprendere e le modalità per farlo.

Partecipazione all'asta

Vi affiancheremo nella presentazione dell'offerta e nella partecipazione all'asta.

Aggiudicazione

Ci adopereremo perchè diventiate, a tutti gli effetti, proprietari dell'immobile.

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