L’art. 571 c.p.c. prevede che chiunque possa partecipare ad un’asta giudiziaria tranne il debitore, pena la nullità dell’offerta formulata o dell’aggiudicazione avvenuta.
Non possono, inoltre, partecipare all’asta:
- gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
- i pubblici ufficiali, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
- coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
- i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere;
- i genitori per gli immobili di proprietà dei figli minori.
Possono partecipare:
- i creditori del debitore esecutato, intervenuti o meno nel processo esecutivo;
- amici e parenti del debitore esecutato;
- i titolari di diritti sul bene (es. inquilini).
Cosa possiamo fare per voi
Consulenza
Vi illustreremo il percorso da intraprendere e le modalità per farlo.
Partecipazione all'asta
Vi affiancheremo nella presentazione dell'offerta e nella partecipazione all'asta.
Aggiudicazione
Ci adopereremo perchè diventiate, a tutti gli effetti, proprietari dell'immobile.