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Vendita all’asta dell’immobile dell’ex coniuge: l’assegno di mantenimento ha natura privilegiata?

L'assegno di mantenimento del coniuge separato o divorziato ha natura privilegiata?

In caso di vendita all'asta dell'immobile, il credito per alimenti prevale sull'ipoteca della banca?

La risposta al quesito “l’assegno di mantenimento del coniuge separato o divorziato ha natura privilegiata?” consegue alla sentenza della Corte Costituzionale n° 17 del 2000.

Tale sentenza origina dalla seguente vicenda: nel corso di una procedura fallimentare, l’ex coniuge del fallito richiedeva l’ammissione al passivo del credito derivante dal mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento disposto a suo tempo nel procedimento di separazione.

Il curatore ammetteva il credito, senza riconoscerne la natura privilegiata ex art. 2751, n. 4, c.c.. (valida solo per i crediti alimentari).

Sollevata la questione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza, la Corte statuiva che il credito alimentare e quello derivante dall’assegno di mantenimento hanno “unitaria funzione di sostentamento”.

A giudizio degli Ermellini, pertanto, un’interpretazione che escludesse il credito da assegno di mantenimento dal novero dei crediti aventi natura privilegiata ex art. 2751, n. 4, c.c. determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra il coniuge, separato o divorziato, che abbia proposto a suo tempo domanda per ottenere gli alimenti in sede di separazione o divorzio e quello che, invece, abbia avanzato autonoma domanda di mantenimento ricorrendone i presupposti.

In conclusione, il privilegio di cui all’art 2751, numero 4, c.c., pur testualmente riferito ai crediti di alimenti, va esteso sul piano interpretativo anche al credito di mantenimento, superandosi in tal modo la disparità di trattamento che altrimenti conseguirebbe ad una diversa ed opposta lettura della norma.

Per stabilire quindi se, in caso di vendita all’asta dell’immobile del coniuge, il credito nascente dall’assegno di mantenimento prevalga o meno sull’ipoteca della banca occorre stabilire se il provvedimento di separazione o divorzio contenente il credito sia stato trascritto o meno presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e se la trascrizione sia avvenuta prima o dopo l’iscrizione dell’ipoteca della banca.

Infatti, ai sensi dell’art. dell'art. 2776 c.c., il privilegio di cui all'art. 2751 n. 4 c.c. è un privilegio generale di natura mobiliare e sussidiaria sugli immobili.

Tali privilegi sussidiari trovano collocazione sugli immobili solo in danno dei chirografari; il che significa che, in caso di concorso di creditori, vanno soddisfatti prima i creditori ipotecari e, poi, i privilegiati sussidiari; da ultimo, i creditori chirografari.

Il privilegio di cui all’art. 2751 n. 4 c.c. consente al creditore di soddisfarsi con preferenza rispetto ai creditori chirografari nella distribuzione del ricavato della vendita dei beni immobili del debitore a condizione che egli abbia provveduto ad effettuare, infruttuosamente, un procedimento esecutivo sui beni mobili dell’esecutato.

Il privilegio di cui all’art. 2751 n. 4 c.c. , inoltre, è limitato al dovuto per gli ultimi tre mesi.

Letto 12868 volte Ultima modifica il Venerdì, 18 Dicembre 2020 11:12
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