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Pignoramento di quota immobiliare

Cosa succede in caso di esecuzione immobiliare intrapresa dalla banca in forza di un credito fondiario e successivo fallimento del debitore esecutato?

A questo tema il codice di procedura civile dedica gli articoli 599, 600 e 601, che pongono la disciplina dell’espropriazione di beni indivisi: ove oggetto dell'esecuzione non è l’immobile, bensì la quota ideale del bene in comproprietà.

Il creditore può agire solo nei confronti del comproprietario del bene che sia anche suo debitore: l'espropriazione dovrà interessare solo la quota di proprietà di quest'ultimo e non le altre.

Nel caso in cui si intenda pignorare un bene indiviso, il pignoramento deve essere notificato, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, con avvertimento specifico che è fatto loro divieto di permettere al debitore di separare la propria quota senza espresso ordine del giudice.

In tal modo tutti comproprietari vengono costituiti custodi dell’immobile e partecipano al processo esecutivo: occorre evitare che i comproprietari si accordino tra loro (e con il debitore) e dividano il bene a danno del creditore.

Nel caso di beni indivisi, tuttavia, per vendere la sola quota del debitore è necessario separarla dal resto.

Accade quindi che il giudice, dopo aver dato una valutazione economica della quota del debitore, possa provare a venderla all’asta: in tal caso, succede sovente che all’asta partecipi uno dei comproprietari non esecutati e trasformi così la quota pignorata in denaro, con cui il creditore verrà soddisfatto.

Se nessuno partecipa all’asta e la quota rimane invenduta, il giudice ordina la divisione del bene, che comporta anzitutto la valutazione se è possibile separare in natura il bene in comproprietà.

La divisione è effettuata a norma del codice civile attraverso un giudizio di cognizione che verrà svolto con la partecipazione del creditore pignorante, di tutti i condividenti e dei creditori iscritti.

Per consentire il giudizio di divisione, l'esecuzione viene sospesa dal giudice: il processo esecutivo riprenderà dopo la conclusione del giudizio di divisione a seguito di riassunzione da parte del creditore da presentarsi entro sei mesi dalla conclusione del giudizio di divisione.

Nell’ambito del giudizio di divisione il giudice disporrà la vendita all’asta dell’intero bene.

L’acquirente verserà il prezzo di acquisto corrispondente al valore del bene completo e ne diverrà proprietario come se partecipasse ad una normale asta giudiziaria.

Il ricavato verrà suddiviso tra i vari comproprietari, in proporzione alle rispettive quote.

La quota spettante al comproprietario debitore esecutato non verrà tuttavia distribuita, perché spetterà al creditore pignorante (e agli eventuali creditori intervenuti) a seguito di riassunzione del processo esecutivo.

Gli articoli del codice di procedura civile relativi alla espropriazione di beni indivisi sono i seguenti:

Art. 599. Pignoramento
Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
In tal caso del pignoramento e' notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e' fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.

Art. 600. Convocazione dei comproprietari
Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando e' possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.
Se la separazione in natura non e' chiesta o non e' possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.

Art. 601. Divisione
Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finche' sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627.
Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.

Letto 5407 volte Ultima modifica il Domenica, 15 Settembre 2019 16:37
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